Abbiamo già visto in alcuni articoli precedenti argomenti relativi al diritto successorio, alla suddivisione dell’eredità e alle varie forme di testamento disponibili nel nostro ordinamento.
Questa volta andremo ad approfondire il testamento pubblico, spiegando in modo semplice cosa è, come funziona e in quali casi è possibile impugnarlo.
Partiamo dal principio.
La normativa italiana vigente al momento contempla tre forme ordinarie, ovvero:
Il testamento olografo deve essere scritto a mano dal testatore, datato e firmato (oppure, se scritto a macchina, firmato su ogni foglio); è la via più semplice, sebbene non sia sempre, automaticamente, quella più idonea.
Per la redazione di un testamento pubblico il testatore deve recarsi con due testimoni maggiorenni da un notaio, il quale metterà per iscritto le volontà dichiarate.
Si tratta, naturalmente, di un documento riservato e alla discrezione sono chiamati anche i due testimoni.
Il testamento segreto non è un’usanza molto diffusa. In pratica, il dichiarante redige il testamento (i requisiti sono quelli del testamento olografo) e lo consegna in busta chiusa al notaio alla presenza di due testimoni. Il plico può essere sigillato dal testatore prima della consegna o dal notaio all’atto del ricevimento.
Questi sono i cosiddetti “testamenti ordinari”. Esistono poi i cosiddetti “testamenti speciali”, caratterizzati da estrema semplificazione delle formalità, benché nella maggior parte dei casi sia comunque necessaria la presenza di almeno un testimone, e la cui validità cessa una volta trascorsi tre mesi dalla fine delle condizioni eccezionali che ne hanno giustificato la redazione.
Citiamo per esempio il testamento redatto in caso di malattia, calamità naturale o infortunio, quello preparato a bordo di navi o di aerei (e consegnato al comandante) e il testamento dei militari o del personale militare (che deve essere trasmesso al Ministero competente e depositato presso l'archivio notarile del luogo dell'ultima residenza del testatore).
Che il testatore abbia optato per il testamento pubblico o per quello olografo o segreto, sappiamo già, grazie a numerosi articoli precedenti, che non è possibile disporre del proprio patrimonio con libertà assoluta.
Gli articoli 536 e seguenti del nostro Codice Civile, infatti, stabiliscono per determinati soggetti quella che potremmo definire come una “situazione di favore”.
Costoro hanno il diritto di ricevere una certa quota del patrimonio del defunto, indipendentemente dal fatto che questi avesse o meno l’intenzione di nominarli eredi.
I cosiddetti eredi legittimi, dunque, ovvero le persone tutelate dalla legge nel diritto successorio (coniuge e figli o, in assenza di questi ultimi, i genitori), possono dunque impugnare un testamento.
Poiché, inoltre, hanno questa facoltà anche tutti coloro che hanno un reale interesse nei confronti del patrimonio del defunto (o de cuius), anche i creditori possono esercitare tale diritto.
Ora, è naturale pensare che sia più facile impugnare un testamento olografo che un testamento pubblico. E di solito è vero. Esistono tuttavia alcuni fattori che rendono impugnabile persino un testamento pubblico.
Vediamo dunque quali sono le condizioni che possono portare all’impugnazione di un testamento.
Prima di tutto bisogna distinguere tra due tipi di invalidità:
La nullità è ben più grave dell’annullamento, perché deriva da vizi di maggiore gravità.
In pratica un testamento nullo non può produrre alcun effetto, mentre un testamento annullabile produce invece i suoi effetti fino a che non viene annullato.
La differenza è importante soprattutto in relazione ai terzi, come possiamo vedere nel seguente semplice esempio.
Secondo eredita da Primo, grazie alle disposizioni presenti nel testamento di quest’ultimo, un immobile, che rivende in seguito a Terzo, totalmente ignaro dei vizi da cui è afflitto il documento.
Qualora, dopo un anno, il testamento venga annullato, Terzo potrebbe comunque dormire tranquillo, perché non dovrà restituire l’appartamento comprato da Secondo.
Viceversa, nel caso in cui il testamento presenti vizi tanto gravi da renderlo nullo, Terzo sarebbe tenuto restituire l’immobile.
Abbiamo parlato di “vizi”; essi sono suddivisi in diverse categorie, che comprendono i seguenti:
I vizi formali riguardano, naturalmente, la forma del documento: possono essere rappresentati, per esempio, dalla mancanza della data e della firma in un testamento olografo o dalla mancanza della firma del notaio in un testamento pubblico.
I vizi sostanziali pertengono al contenuto e si verificano quando, per esempio, vengono inserite nel testamento pubblico disposizioni a favore del notaio o dei testimoni, oppure vengono ignorate le normative vigenti sulle quote legittime.
Il difetto della capacità è legato alla formulazione del testamento da parte di un minore o di una persona incapace.
Il difetto della volontà, infine, è causato da errori (per esempio il testatore istituisce come suo erede una persona che gli è estranea al posto del proprio bisnipote, commettendo uno sbaglio, appunto, circa l’identità dell’erede).
In quest’ultima voce confluiscono anche i vizi dovuti a violenza o dolo.
Alcuni di questi vizi possono portare alla nullità, altri all’annullamento.
Tra i vizi formali che causano la nullità del testamento pubblico troviamo, come abbiamo accennato in precedenza:
Tra i vizi formali segnaliamo i patti successori, ovvero gli accordi sull’eredità fra testatore e possibili eredi oppure tra i futuri eredi.
Tali accordi sono vietati dalla legge.
Ci sono molte altre categorie di vizi formali che si applicano, per esempio, al testamento olografo, poiché nel caso di un testamento pubblico il notaio dovrebbe intervenire segnalando al testatore ciò che può e non può fare.
Ricordiamo che, se il testamento pubblico oppure olografo viene dichiarato nullo da una sentenza, le volontà che vi ha espresso il testatore non potranno trovare attuazione.
Tale dichiarazione di nullità ha inoltre effetto retroattivo: il testamento non è valido fin dall’apertura della successione.
Possono anche essere dichiarate nulle soltanto alcune disposizioni particolari: ciò naturalmente ha effetto su tali singole volontà e non su tutto il documento.
La sentenza di nullità, che coinvolga l’intero testamento o alcune sue parti, può essere contestata da chiunque vi abbia interesse senza limiti di tempo.
Per amore di completezza segnaliamo che il testamento segreto è nullo per le medesime ragioni che rendono nullo il testamento pubblicom anche se è possibile convertirlo in testamento olografo.
La conversione a testamento olografo si verifica quando il testamento segreto difetta di qualche elemento essenziale per la sua validità ma contiene tutti i requisiti di validità del testamento olografo.
Per quanto riguarda invece i vizi che possono portare all’annullamento dell’intero documento, troviamo:
Il primo caso si applica, per esempio, qualora il testatore si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti all’atto della redazione.
Le singole disposizioni sono invece annullabili anche in caso di vizi dovuti a errori, violenza o dolo.
Come abbiamo detto, il testamento pubblico redatto da un pubblico ufficiale dovrebbe mettere il testatore (e i suoi eredi) al riparo da ogni contestazione.
Tuttavia abbiamo già accennato ai casi in cui è impugnabile, che si tratti di errore in buona fede o di vera e propria intenzione.
Riassumendo brevemente, il testamento pubblico può essere impugnato nei seguenti casi:
La prima voce costituisce forse la motivazione più diffusa. Ricordiamo che non spetta al notaio verificare lo stato di salute del testatore: se questi gli mostra di comprendere appieno quanto sta facendo il pubblico ufficiale può procedere.
Saranno poi coloro che eventualmente vorranno procedere all’impugnazione a dover provare (tramite cartelle mediche, testimonianze, ecc.) che il testatore si trovava in stato di incapacità al momento della redazione del testamento pubblico.
Nel secondo caso si tratta chiaramente di un atto volontario e non conforme alle leggi: infatti, qualora il notaio sostituisca, per esempio, il nome di un erede con quello di un’altra persona, bisognerà procedere con una querela di falso.
Si tratta di un procedimento complesso e difficile, naturalmente, ma necessario se si vuole far venire meno gli effetti del testamento pubblico.
Per quanto riguarda invece i vizi della volontà, abbiamo già visto che essi vengono ricondotti ai casi di violenza, errore o dolo.
Prendendo in considerazione le tempistiche concesse dal legislatore per poter procedere all’impugnazione, esse variano a seconda della gravità, ovvero:
Nel caso di annullamento per effetto di errore, dolo o violenza, il termine dei cinque anni inizia a decorrere dalla data della scoperta del fatto che ha dato origine al vizio.
Vengono invece concessi dieci anni dalla pubblicazione per lesione di legittima.
A seguito della dichiarazione di nullità, il testamento rimane privo di ogni effetto e, pertanto, è come se non fosse mai stato scritto. Tutti gli effetti del testamento o della disposizione testamentaria annullata vengono meno.
Il testamento olografo è sicuramente più semplice da impugnare, poiché non è stato redatto con la certificazione di un notaio, mentre nel caso di testamento pubblico o segreto la sua presenza è una garanzia in più circa la correttezza dell’atto, sebbene non una certezza assoluta.
Tuttavia la possibile presenza di persone malintenzionate non può e non deve distruggere la rispettabilità e la serietà di un'intera categoria di professionisti.
Per questo motivo vi invitiamo a rivolgervi con fiducia ai notai che sono disponibili per un preventivo gratuito sulla piattaforma di Ok Notai.